DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO
Diritto all’oblio oncologico
(Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e normativa attuativa)
Riferimenti normativi
La Legge 7 dicembre 2023, n. 193, entrata in vigore il 2 gennaio 2024, ha introdotto nell’ordinamento il diritto all’oblio oncologico, volto a prevenire discriminazioni nei confronti di persone guarite da patologie oncologiche. La disciplina trova applicazione anche nell’ambito dei contratti assicurativi e si estende alle fasi precontrattuali, di stipulazione e di rinnovo.
La normativa è stata completata dai seguenti provvedimenti attuativi:
- Decreto del Ministero della Salute 22 marzo 2024 (come modificato dal Decreto 28 novembre 2024), che individua specifiche patologie oncologiche per le quali è previsto un termine ridotto ai fini della maturazione del diritto;
- Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, che disciplina modalità e forme di certificazione attestanti la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del diritto;
- Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, che definisce le modalità di esercizio del diritto all’oblio oncologico e integra la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dai Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2018.
Contenuto del diritto
Il diritto all’oblio oncologico consiste nella facoltà, riconosciuta ai soggetti guariti da patologia oncologica nei termini di legge, di non fornire informazioni relative alla pregressa condizione patologica e di non essere sottoposti a richieste o indagini in merito alla stessa in occasione dell’accesso a servizi assicurativi, inclusa la stipulazione o il rinnovo di contratti che prevedano dichiarazioni sullo stato di salute.
Requisiti per la maturazione del diritto
Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 193/2023, una persona si considera guarita quando:
- il trattamento attivo si è concluso da oltre 10 anni, senza episodi di recidiva;
- tale termine è ridotto a 5 anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno di età;
- per le patologie oncologiche elencate nell’Allegato I al Decreto del 22 marzo 2024, il diritto matura entro i termini specifici indicati nella relativa tabella consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/24/24A02057/SG
L’esercizio del diritto è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, ove richiesto, alla produzione della certificazione secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi.
Impegni della Compagnia
La Compagnia opera in conformità alla normativa vigente e:
- non richiede, ai fini della conclusione o del rinnovo di contratti assicurativi, informazioni relative a pregresse patologie oncologiche nei confronti di soggetti guariti nei termini di legge;
- Non utilizzare informazioni relative a pregresse patologie oncologiche, qualora già acquisite, ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente, né per modificare le condizioni contrattuali.
- Nei casi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, la Compagnia non applica limitazioni, costi o oneri aggiuntivi, né prevede trattamenti differenziati rispetto a quelli riservati alla generalità dei contraenti e degli assicurati ai sensi della normativa vigente.
- fornisce adeguata informativa agli interessati in tutte le fasi di accesso ai servizi assicurativi;
- ha adeguato la documentazione precontrattuale e contrattuale alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali eventualmente acquisiti nell’ambito delle procedure assicurative avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e normativa nazionale applicabile). La Compagnia assicura che non saranno raccolti né trattati dati relativi a pregresse patologie oncologiche nei confronti di soggetti che abbiano maturato il diritto all’oblio oncologico ai sensi della normativa vigente.